Legge 68 del 12 marzo 1999

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Legge 12 marzo 1999, n. 68  

(Pubblicata nel S.O. n.57/L Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999)

 

CAPO I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

  

Articolo 1.

(Collocamento dei disabili)

  

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della

integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di

sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e

ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità

lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il

riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle

percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della

sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla

Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,

accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e

successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con

minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti

da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi

gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti

da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14

luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965,

n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113 le

norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio

1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione

non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non

vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione

obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7

della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno

diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle

commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo i criteri

indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei

ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il

medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite

sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per

la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul

lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è

ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d) , l'accertamento delle condizioni di

disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei

 

 

disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

 

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del

posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,

abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Articolo 2.

(Collocamento mirato)

 

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di

supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle

loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di

lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli

ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di

relazione.

Articolo 3.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

 

 

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze

lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al

comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo

di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della

riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al

personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al

comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il

collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle

imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23

luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-

legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella

relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente

sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la

durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio

1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda

con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza

all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro

privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della

legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo

1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Articolo 4.

(Criteri di computo della quota di riserva)

 

 

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non

sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge

ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci

di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con

contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo

18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo

1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

 

 

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai

quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione

continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di

cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella

stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che

occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della

copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in

conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di

riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa

inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa

dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale,

delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori

l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso

in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a

mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla

conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di

provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a

mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di

cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue

capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25

ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata

riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio

carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua

l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni

nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni , che

abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di

formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti

previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18

della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di

riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati

ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso

testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il

fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge

29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

di seguito denominata "Conferenza unificata".

Articolo 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari

competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di

trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le

mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli

enti pubblici non economici , non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la

consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della

eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico

aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale

viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì

 

 

esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli

impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di

esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

 

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni

della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a

domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione

che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un

contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per

ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro

centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza

unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che

esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i

procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e

le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata

motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al

presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione

amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è

disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono

adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,

determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al

versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14,

delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata

richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al

collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a

compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della

medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata

in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

CAPO II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

 

 

Articolo 6.

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili

e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

 

 

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo

23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in

raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le

specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica

degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge

nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni,

degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e

all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti:

"comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto

un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-

legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente

decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla

valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle

 

 

prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla

permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato

tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per

il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

 

CAPO III

AVVIAMENTO AL LAVORO

 

 

Articolo 7.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

 

 

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro

assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero

attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono

nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti,

nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da

36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di

50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto

dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come

modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le

assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo

n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui

all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei

limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a

concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza

sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla

presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Articolo 8.

(Elenchi e graduatorie)

 

 

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano

ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono

nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di

cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come

modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le

capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il

grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai

lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici

competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del

presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili

che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati

applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione

della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in

conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle

disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e

successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla

formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto

di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo

 

 

oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento

nell'azienda.

 

Articolo 9.

(Richieste di avviamento)

 

 

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione

entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori

disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra

concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche

simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere

anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio

agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di

lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di

cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente

comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento

mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che

aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può

essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge

sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero

complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori

computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le

mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da

emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la

periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano

altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I

prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di

accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti

al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di

collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28

febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione

d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente

articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici

competenti ed all'autorità giudiziaria.

Articolo 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

 

 

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento

economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con

le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni

dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la

compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle

medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni

di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare

ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di

aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento

di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività

lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione

 

 

dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del

rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il

lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati

dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a

norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della

presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della

presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo

compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto

di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti

dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva

impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

 

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero

il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,

esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili

qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti

lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista

all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne

comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della

sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la

decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle

liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte

consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il

posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità

dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

CAPO IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

 

 

Articolo 11.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

 

 

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito

l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.

469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il

datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma

mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore

di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi

sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità

formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo

svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,

purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è

affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono

obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di

integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari

caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire

l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative

sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,

e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto

1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire

 

 

alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

 

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre

l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di

apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al

primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono

essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa

devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità

del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli

appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di

cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento

al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la

convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle

attività di sorveglianza e controllo.

Articolo 12.

(Cooperative sociali)

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti

possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo

3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi

professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate

all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1

presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i

datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non

ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al

comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore

disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per

cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro

occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di

lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui

alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero

professionista di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a

carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i

dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare

alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale

ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa

stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte

normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi

gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate

all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

 

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli

 

 

obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite

convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

 

Articolo 13

(Agevolazioni per le assunzioni)

 

 

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono

concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti

delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi

previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base

alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per

cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse

al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la

medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap

intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle

percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che

consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di

loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle

modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque

anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile

che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa

compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla

sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto

di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione

della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie

di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in

qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur

non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di

disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11,

assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di

tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,

rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I

datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,

mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono

posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui

finanziamento è autorizzata la spesa di lire lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60

miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle

agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a

lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante

corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono

esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro

centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza

 

 

unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle

disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la

concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

 

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente

articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Articolo 14.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

 

 

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito

denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di

inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono

determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza

paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni

amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro

ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata

e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al

sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13 , comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Articolo 15.

(Sanzioni)

 

 

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di

cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire

50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle

direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui

all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di

pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le

sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico

impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il

quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo

di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di

sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire

100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella

medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 16.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

 

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i

disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi

amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono

speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti

 

 

suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

 

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere

assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino

in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme

che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso

per il pubblico impiego.

Articolo 17.

(Obbligo di certificazione)

 

 

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti

pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche

amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la

dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata

dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente

legge, pena l'esclusione.

Articolo 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

 

 

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono

mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle

aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento

dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,

ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché

dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di

servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai

sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una

quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che

occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata

secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e

3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,

pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le

assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il

regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23,

comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla

medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e

successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità

di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si

applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Articolo 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

 

 

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 20.

(Regolamento di esecuzione)

 

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate,

sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle

rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 21.

(Relazione al Parlamento)

 

 

 

 

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno,

presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,

sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad

inviare al Ministro stesso.

Articolo 22.

(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6,

secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno

successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni

dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.